Il fatto-reato nell’ordinamento italiano
Nell’ordinamento italiano sono classificabili come reati tutti i fatti previsti come tali dalle leggi (codice penale o legislazione speciale)
Questo principio, meglio conosciuto come principio di “legalità” è contenuto nell’articolo 1 del codice penale, secondo cui “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.
I reati a loro volta si distinguono in delitti e contravvenzioni, a seconda della pena prevista in caso di condanna, ma in entrambi i casi si tratta di fatti posti in essere da una persona, o con una azione, facendo qualcosa di vietato dalla norma (reato commissivo) o con una omissione, non facendo qualcosa che sarebbe stato obbligatorio fare a norma di legge (reato omissivo).
Vengono definiti delitti quei reati per i quali è prevista la pena della reclusione (c.d. pena detentiva) o della multa (c.d. pena pecuniaria); sono contravvenzioni i fatti-reato per i quali la pena detentiva è l’arresto, mentre la pena pecuniaria è l’ammenda.
Nel linguaggio comune si è diffusa l’abitudine a chiamare impropriamente contravvenzioni anche le violazioni di norme di natura amministrativa (es. violazioni al codice della strada) e ciò, inevitabilmente, genera una comprensibile confusione in chi si trova ad essere imputato per un reato di natura contravvenzionale (es. molestie telefoniche) e tende a sminuire la gravità della propria condotta
Oltre all’aspetto materiale, cioé il fatto per come si manifesta all’esterno (es. la morte di un essere umano nel delitto di omicidio o il “maltolto” nel delitto di truffa) il fatto-reato, proprio perché posto in essere da una persona attraverso una determinata condotta, è caratterizzato dalla situazione psicologica del soggetto agente, ossia la persona che agisce (o non agisce come dovrebbe): l’elemento soggettivo del reato.
Trattandosi di elemento che afferisce alla interiorità psichica del soggetto agente, il suo accertamento è talvolta assai difficoltoso.
La condotta potrà essere volontaria, e allora il fatto-reato sarà di natura dolosa, oppure semplicemente colposa, quando cioè il soggetto agisce senza la volontà di cagionare l’evento fatto-reato, ma questo si realizza per la mancata osservanza delle regole della diligenza, della prudenza e della perizia.
I fatti-reato che aggrediscono beni comunemente percepiti come inviolabili (l’integrità fisica, il patrimonio, la fede pubblica ecc.) si distinguono, nell’immaginario comune, da quelli che non incidono direttamente sulla singola sfera individuale, ma sono altrettanto deleteri per la collettività e dunque vengono sanzionati alla medesima stregua (reati ambientali, violazioni edilizie, crimini finanziari ecc.).
L’ordinamento italiano non prevede una misura fissa della pena quale conseguenza del reato, ma fornisce un minimo e un massimo entro il quale il Giudice dovrà orientarsi tenendo conto di tutte le variabili del caso specifico.
Motivo questo per cui è decisamente inopportuno effettuare previsioni sugli esiti di un processo, poiché, lo si ridabisce, ogni caso è diverso e a sé stante.