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La separazione dei coniugi e il divorzio

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Nell’ordinamento italiano prima di poter richiedere lo scioglimento del matrimonio – il divorzio – è necessario ottenere la separazione personale dei coniugi e vivere in questo regime per un certo periodo di tempo

di Alessandro Piermarini

La separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
La separzione consensuale prevede che i coniugi raggiungano insieme e di comune accordo le pattuizioni da inserire nell’atto di separazione che regolerà  tutti i loro rapporti futuri.
Solo per fare qualche esempio: i rapporti economici tra i coniugi (che possono prevedere il contributo per il mantenimento dei figli, e anche un assegno per mantenimento per il coniuge); le modalità e i termini sull’affidamento dei figli; l’assegnazione della casa coniugale, eccetera.
Una volta raggiunte le intese, si apre la fase di omologazione giudiziale dell’accordo, e i coniugi che devono presentarsi in Tribunale personalmente, anche se sono asstiti da un Avvocato (che può essere lo stesso per entrambi) per sottoprre l’atto di separazione al Giudice.
Nel caso in cui i coniugi non trovino un’intesa, per separarsi sarà necessario agire in giudizio e la separazione si dice giudiziale poiché i rapporti verranno disciplinati direttamente dal Tribunale innanzi al quale si celebrerà la causa. Il procedimento sarà più lungo e complesso, e ciascuna parte dovrà fornire la prova di ciò che sostiene, così da consentire al Giudice di conoscere i fatti di causa e pronunciare la sentenza che deciderà le condizioni della separazione.
Nella separazione giudiziale il procedimento può essere avviato anche solo da uno dei coniugi e senza che l’altro sia d’accordo.
Sia per la separazione consensuale, che per quella giudiziale, il Giudice alla prima udienza (c.d. udienza presidenziale) deve obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione, mirato a verificare se la decisione di separarsi sia definitiva oppure se è possibile un ripensamento.
Dopo il tentativo di conciliazione, e soltanto se questo ha dato esito negativo, il Giudice procederà:

  • nella separazione consensuale, ad esaminare e omologare l’accordo raggiunto tra le Parti;
  • nella separazione giudiziale, a  individuare i provvedimenti provvisori di urgenza relativi agli aspetti economici e alla collocazione dei figli.

E’ possibile separarsi senza presentarsi in Tribunale

Si tratta di una novità introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, che permette ai coniugi (soltanto in caso di accordo) di avvalersi della negoziazione assistita e, se non vi sono figli, anche di effettuare una dichiarazione di fronte all’Ufficiale dello stato civile senza necessità, come detto, di presentare un ricorso innanzi all’autorità Giudiziaria.
In questo caso i coniugi dovranno conferire un mandato ad un Legale, ciascuno ad un proprio Avvocato, per raggiungere l’accordo di separazione (successivamente con le medesime forme si può procedere anche al divorzio o alla modifica delle condizioni previste da un precedente accordo di separazione o divorzio tra i coniugi)
L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunicherà agli Avvocati il c.d. nullaosta.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.
Nel caso in cui  il Procuratore della Repubblica ritese l’accordo non rispondente all’interesse dei figli, entro cinque giorni, vi deve essere la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per la fissazione della comparizione delle parti.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dei procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’Avvocato è obbligato a trasmettere copia dell’accordo, entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Con la procedura davanti all’Ufficiale di stato civile i coniugi possono, davanti al Sindaco del luogo di residenza di almeno uno di loro o davanti al Sindaco del luogo indicato sul certificato di matrimonio, definire un accordo di separazione personale di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In tal caso l’assistenza di un Avvocato è facoltativa.
Tale disposizione non si applica in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti, e comunque l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’Ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Nell’ordinamento italiano la separazione ed il divorzio sono due procedimenti distinti, che debbono succedersi nel tempo

Si tratta di giudizi autonomi, che vanno introdotti con atti diversi e in successione temporale: dapprima si procede con il giudizio di separazione e, dopo che siano trascorsi dalla conclusione del giudizio di separazione 6 mesi (in caso di separazione consensuale) oppure 12 mesi (sin caso di separazione giudiziale), si può procedere alla richiesta del divorzio con l’autonomo giudizio.
Per calcolare la durata della separazione deve farsi riferimento alla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale (c.d. udienza presidenziale) sia che si tratti di separazione consensuale, che in caso di separazione giudiziale.
E’ bene ricordare che soltanto con l’ottenimento del divorzio il vincolo del matrimonio si scioglie e, ad esempio, sarà possibile risposarsi.
La separazione è quindi una fase necessaria, essendo un passaggio obbligato per arrivare al divorzio, ma non definitiva, in quanto consente ai coniugi anche di ripensarci e tornare insieme soltanto ripristinando la convivenza nella casa coniugale.
In sintesi il divorzio è possibile solo dopo la pronuncia della separazione personale dei coniugi e il procedimento può essere congiunto o contenzioso, se vi è accordo o meno tra le Parti.
Come per la separazione, anche per il divorzio è possibile  divorziare raggiungendo un accordo, con la presenza dell’Avvocato, nella procedura di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito con l. 162/2014) oppure tramite un accordo raggiunto davanti al Sindaco (nella qualità di Ufficiale di Stato Civile).
Dal 2012 in Italia è valido il regolamento del Consiglio (UE) n. 1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Il regolamento è applicabile solo nei paesi dell’Unione europea che hanno aderito (tra cui: Italia, Germania, Francia, Romania, ecc.) e, tra l’altro, prevede che, in merito alle norme applicabii al divorzio e alla separazione personale, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile alla procedura prescelta tra:

  • la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
  • la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;
  • la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
  • la legge del Foro.

In tal caso il Giudice applicherà al divorzio e alla separazione personale la legge designata dai coniugi di comune accordo.


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