Registrazione di conversazione tra presenti
Verba volant, scripta manent
Per migliaia di anni questa antica locuzione latina ha sintetizzato nel migliore dei modi il senso di evanescenza caratteristico dei discorsi fatti a voce, rispetto alla inconfutabilità dei concetti espressi in forma scritta, suggerendo prudenza a chiunque si accinge a mettere per iscritto i pensieri o le parole, al cui peso non sarà più possibile sottrarsi se non incorrendo nelle relative responsabilità.
Le nuove tecnologie hanno impresso una svolta radicale nelle vite di ciascuno di noi, facilitandoci l’esistenza, ma – al contempo – rendendo assai più “tracciabili” i nostri comportamenti e sempre meno elubilibili le conseguenze che ne possono scaturire.
Motivo, questo, per cui oggi, anche durante i colloqui verbali è consigliabile un utilizzo ponderato delle parole, le quali debbono essere pronunciate con la medesima prudenza un tempo riservata agli accordi raggiunti per iscritto, poiché non è mai possibile escludere che un partecipante alla conversazione ne stia registrando il contenuto con il proprio smartphone, o con altro dispositivo elettronico (tablet, registratore digitale ecc.).
Tale condotta è assolutamente lecita nel nostro ordinamento, a condizione – è bene ribadirlo – che colui che effettua la registrazione sia anche il destinatario della comunicazione o comunque un soggetto partecipante al colloquio nell’ambito del quale è avvenuta la comunicazione.
A questo proposito, e anche per distinguere la registrazione dalla intercettazione, la giurisprudenza ha costantemente recepito l’orientamento secondo il quale “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non deve essere ricondotta, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, costituendo forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa”.
Rispetto ai divieti di divulgazione, si ricorda che è stato recentemente introdotto il delitto “diffusione di riprese e registrazioni fraudolente” disciplinato dall’articolo 617-septies del codice penale (in vigore dal 26 gennaio 2018)
In tal caso, la condotta che si è voluta incriminare non è la registrazione carpita in modo occulto, ma la sua diffusione, effettuata con la specifica finalità di danneggiare l’immagine o la reputazione altrui.
Il legislatore ha infatti previsto espressamente l’esclusione della punibilità nei casi in cui la diffusione delle riprese o delle registrazioni fraudolente derivi in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario, o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Infine, è opportuno precisare che neanche il luogo in cui si svolge la conversazione può incidere sulla liceità della registrazione ed il conseguente possibile utilizzo in sede processuale.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che è consentita l’utilizzazione di una registrazione occulta di una conversazione tra presenti, ovunque essa si svolga, anche in un luogo considerato “privata dimora” del soggetto registrato (abitazione, ufficio, luogo di lavoro ecc.) sulla scorta del principio secondo cui quando un soggetto comunica ad altri notizie che riguardano la sua sfera personale, egli accetta il rischio della propagazione e se egli decide di disporre delle notizie, il suo atto non può pretendere maggiore tutela solo perché è compiuto in un ambiente considerato “privata dimora”.
Allorché si tratti dello studio professionale dell’avvocato, al principio di inviolabilità del domicilio si aggiunge quello della inviolabilità del diritto di difesa
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19278 del 13 ottobre 2017 ha inibito in assoluto la possibilità di registrare conversazioni, sia pure tra presenti, quando la registrazione venga effettuata all’interno di una privata dimora da parte di un terzo, non titolare della stessa e abbia ad oggetto un colloquio difensivo, statuendo che tale condotta si traduce in un’inammissibile intromissione negli ambienti tutelati dalla Carta Costituzionale e nella violazione del diritto di difesa e alla riservatezza del cliente.