Sezione dedicata alle norme professionali e alla deontologia dell’avvocato penalista

Avvocato penalista o penalista cassazionista?

Il codice di rito prevede una disciplina assai rigorosa per la proposizione delle varie eccezioni di nullità degli atti e la strategia difensiva deve essere necessariamente organizzata in prospettiva dei futuri gradi di giudizio.

Elezione di domicilio presso l’avvocato difensore

La perdita della qualità di Avvocato iscritto all’Albo professionale da parte del difensore nominato di fiducia, comporta la nullità degli atti introduttivi del giudizio inviati al difensore domiciliatario, poiché privo della necessaria abilitazione a ricevere l’atto in tale veste processuale.

La difesa congiunta nel processo penale

La scelta di due avvocati difensori nel processo penale deve misurarsi con le peculiarità tipiche dell’avvocato penalista: intuito, tempestività, visione di insieme e prospettiva.

Avvocato 4.0

di Debora Zagami

Il futuro è entrato nelle nostre vite private e professionali dalla sera alla mattina, come si conviene ad ogni cambiamento epocale destinato a rimanere nella storia

La diffusione del COVID-19 ci ha costretti a ripensare il modo di vivere la nostra socialità e quando si sarà attenuata la fase iniziale dell’emergenza sanitaria ci ritroveremo in un mondo che sarà molto diverso da quello che abbiamo conosciuto.
La paura del nemico-invisibile capace di mettere in pericolo il bene supremo della salute, però, non deve farci retrocedere rispetto alle tante conquiste di civilità dal valore inestimabile che la nostra cultura giuridica ha costruito con fatica e sacrificio, arrampicata e aggrappata sulle spalle di giganti che hanno saputo guardare oltre l’orizzonte degli eventi, anche quando questi si sono manifestati con drammatica persistenza.
Anche quando la conoscenza e le informazioni non erano facilmente accesssibili come lo sono oggi, e la comunicazione non poteva svolgersi e propagarsi così fluidamente.

Libertà, indipendenza e riservatezza devono restare i principi-guida della professione forense

Oralità, contraddittorio e immediatezza, i cardini ineludibili di un processo penale che possa continuare a definirsi giusto.
Dovremo prendere degli accorgimenti, ma non sarà così difficile ricominciare a convivere se sapremo adeguarci con misura alle nuove esigenze di controllo sociale imposte dalla gestione dell’emergenza sanitaria.
Il rapporto avvocato-cliente deve essere preservato in ogni contesto e circostanza.
A maggior ragione se si tratta di questioni di natura penalistica, il colloquio dell’avvocato con il proprio assistito, libero o detenuto che sia, non può subire forme di compressione o – forse anche peggio – di poteziale intrusione.
Le garanzie di libertà del difensore, così chiaramente sancite dall’articolo 103 del codice di procedura penale, che impediscono alle Autorità Inquirenti ogni forma di ingerenza sulle attività poste in essere dall’avvocato penalista e dai propri consulenti tecnici, ci indicano il percorso da seguire.
Conformiamoci alle nuove esigenze, ma salvaguardiamo lo spazio difensivo.
La trasformazione in atto ci renderà sempre più digitali e operativi da remoto, i documenti saranno custoditi in cloud e le conversazioni transiteranno su piattaforme voip.

Comprendere il funzionamento di questi strumenti è il primo passo da compiere per poter continuare ad assicurare ai nostri assititi la tutela dei loro diritti

E se è vero che l’illusione della conoscenza è più dannosa dell’ignoranza, allora evitiamo di cedere alla trappola cognitiva del “lo uso = lo conosco”.
La facilità con la quale chiunque può approcciarsi alle nuove forme di comunicazione mediante applicativi informatici, ne ha consentito la diffusione capillare a livello globale, senza distinzioni geografiche o generazionali, ma inviare un messaggio di posta elettronica o fare uno screenshot, non significa affatto possedere la padronanza della complessità che sottende allo strumento tecnologico.
Nel corso degli anni si è assistito ad una ripercussione crescente di questo fenomento sulle modalità di svolgimento delle indagini penali e attualmente larga parte dei procedimenti si fonda sulle intercettazioni (telefoniche, ambientali o informatiche) e/o sul materiale digitale acquisito in seguito al sequestro del dispositivo elettronico utilizzato dal soggetto indagato.

E’ improcrastinabile una alfabetizzazione digitale dell’avvocato difensore

Il momento è arrivato, e il futuro della professione forense dipenderà da quanto faremo oggi per sviluppare le nostre competenze, proteggendo i valori della nostra cultura giuridica e facendoci guidare dalla luce della conoscenza.


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Quanto costa un processo penale?

L’esperienza maturata negli anni di esercizio della professione di avvocato è uno degli elementi principali per poter riuscire a elaborare una previsione sull’andamento, sui tempi e sui potenziali esiti del processo.

Il rapporto dell’avvocato con il cliente

Il cliente è libero di comportarsi come vuole, ma se ha interesse a creare con il proprio difensore un rapporto fruttuoso, realmente fondato sulla fiducia, sarà indispensabile attenersi a due semplici indicazioni: mantenere la parola data e agire nella massima trasparenza.

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Come orientarsi nella scelta dell’avvocato difensore

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Capita spesso di trovarsi coinvolti in un processo penale senza avere la precisa cognizione di quello che sta accadendo

Soprattutto quando si tratta di fatti-reato non molto gravi, per i quali le Forze dell’Ordine procedono senza l’applicazione di misure coercitive, come ad esempio la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari presso un’abitazione privata.
In questi casi, solitamente, si riceve un’avviso scritto presso l’indirizzo di residenza anagrafica, con l’indicazione di una data e un luogo (Caserma dei Carabinieri, Commissariato di Polizia, Comando Polizia Municipale ecc.) dove presentarsi per  effettuare la c.d. elezione di domicilio.
Questa è la prima scelta che la persona è chiamata a compiere e già da questo primo momento sarebbe auspicabile la consultazione con un avvocato penalista, per comprendere presso quale Autorità Giudiziaria è pendente il procedimento e in quale fase si trova.
L’avvocato inoltre potrà spiegare l’importanza della indicazione del domicilio per le notificazioni del processo, poiché ogni mutamento di residenza – anche ufficiale – non avrà efficacia nel procedimento penale, se non verrà comunciato nelle forme di legge all’Autorità che procede.
Insieme alla indicazione dell’indirizzo presso il quale ricevere le comunicazioni del procedimento, la persona è chiamata a nominare un difensore. Ove non lo faccia, le viene assegnato un difensore d’ufficio, con l’avvertimento che in ogni momento potà effettuare la nomina di una difensore di propria fiducia.

La scelta dell’avvocato difensore deve essere fondata sulla fiducia che si ripone nel professionista.

Dunque sarà fondamentale concordare un incontro, per comprendere se il legale al quale ci si sta rivolgendo fornisca la serenità necessaria, umanamente e professionalmente, per l’instaurazione del rapporto.
Ovviamente, proprio perché si tratta di un rapporto basato sulla fiducia, il professionista non è obbligato ad accettare l’incarico: cliente e avvocato si scelgono reciprocamente.
Anche il difensore d’ufficio può diventare difensore di fiducia, con la differenza che il difensore d’ufficio (se resta tale) a differenza di quello di fiducia, non può rifiutarsi – salvo specifiche ipotesi – di prestare la propria assistenza.
L’orientamento nella scelta dell’avvocato difensore presuppone una buona conoscenza di sè da parte della persona che deve praticare la scelta, poiché l’avvocato giusto per tutti non esiste e soltanto colui (o colei) che farà sentire la persona serena, per essere stata ascoltata e compresa, sarà l’avvocato giusto per quella persona.


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Il difensore d’ufficio si paga?

Nel processo penale italiano il difensore può essere chiamato a svolgere la sua attività sia in favore dell’autore del reato, che nell’interesse della vittima o di colui che, anche indirettamente, è rimasto danneggiato dal reato

Quanto all’autore del reato, è utile ricordare che nell’ordinamento italiano chi è accusato di avere violato una norma di carattere penale, viene iscritto nel c.d. registro delle notizie di reato istituito presso ogni Procura della Repubblica e da tale momento assume la qualità di “indagato”.
Nel momento in cui l’Autorità Inquirente, all’esito delle indagini preliminari, riterrà di avere raccolto sufficienti elementi di accusa e si determinerà ad esercitare l’azione penale mediante la richiesta del giudizio, l’indagato assumerà formalmente la veste di “imputato”.
Tra i vari diritti spettanti alla persona accusata di avere commesso un reato, sussiste in primo luogo il diritto irrinunciabile all’assistenza legale da parte di un avvocato e, nel caso in cui non si abbia la possibilità di sceglierne e nominarne uno di propria fiducia, l’assistenza legale viene fornita dal difensore d’ufficio.
Il difensore d’ufficio viene individuato dall’Autorità procedente attraverso la consultazione di un Elenco istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e, contrariamente a quanto si tende a credere, deve essere retribuito dalla parte assistita.

Il difensore d’ufficio, a differenza del difensore di fiducia e fatte salve specifiche ipotesi, non può rinunciare all’incarico ricevuto

Tuttavia, nel caso in cui non venga retribuito – e soltanto dopo avere dimostrato di avere inutilmente tentato di recuperare il proprio credito professionale nei confronti della parte assistita – il difensore d’ufficio potrà richiedere la liquidazione dei compensi al Giudice innanzi al quale si è celebrato il processo.
Spesso le parti assistite tendono a confondere la figure del difensore d’ufficio, con quella del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
I benefici previsti e disciplinati dal D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo Unico Spese di Giustizia) sono accessibili sia alla persona che sceglie il difensore cui affidare il mandato, sia alla persona cui viene assegnato un difensore d’ufficio, purché il difensore sia iscritto nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale. In tal caso, il Giudice procedente verificata la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla persona sottoposta a procedimento penale, la ammette al c.d. patrocinio gratuito e tutte le spese del procedimento (diritti di cancelleria, compensi avvocato ed evenutale consulente tecnico) saranno poste a carico dello Stato.
Diversamente, non è previsto un difensore d’ufficio per la persona offesa dal reato, poiché quest’ultima è considerata parte soltanto eventuale nel processo penale.
Pertanto, coloro che subiscono la violazione, così come coloro che ne siano danneggiati in via indiretta (si pensi ai familiari della vittima) per partecipare al processo debbono necessariamente avvalersi di un avvocato di fiducia.
Da ultimo, preme evidenziare che anche alla persona offesa o danneggiata è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ed anzi,  recentemente, sono state introdotte importanti modifiche alla normativa per consentire alle vittime dei reati più odiosi di ottenere l’ammissione al beneficio in deroga agli stringenti limiti reddituali previsti dalla legge.


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