Sezione dedicata ai reati e alla procedura penale

La diffamazione ai tempi dei social network

Chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone, commette il reato di diffamazione

di Debora Zagami

Affinché si possa ritenere configurato questo tipo di reato è necessario che la persona nei confronti della quale è rivolta l’offesa non sia presente e che l’offesa sia comunicata ad almeno altre due persone (anche non contestualmente).
L’offesa pronunciata in presenza della persona fino a poco tempo fa costituiva il reato di ingiuria, ma a seguito della depenalizzazione in vigore dal 6 febbraio 2016, l’ingiuria non è più perseguibile penalmente, restando tuttavia una condotta illecita di natura civile che può comportare la condanna per l’offensore al risarcimento del danno da corrispondere alla persona offesa.
Il reato di diffamazione, a differenza dell’ingiuria, ha mantenuto la rilevanza penale, proprio in ragione della maggiore incidenza sul bene tutelato (l’onore) della condotta che lo caratterizza: manifestandosi in assenza della persona offesa, a quest’ultima non è data la possibilità di difendersi.
Il reato di diffamazione è punito con una pena più severa quando l’offesa è recata con il mezzo della stampa, o con altro mezzo pubblico.
La tutela della reputazione, intesa come la stima e la considerazione in cui si è tenuti dagli altri consociati, cede il passo davanti al c.d. diritto di critica, che rappresenta la forma più concreta della libertà di pensiero tutelata dall’art. 21 della Costituzione, secondo cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Naturalmente ci sono dei limiti all’esercizio del diritto di critica e mai, in nessuna circostanza, è consentito prendere a pretesto la situazione per scagliare un attacco contro la persona, anziché contro gli argomenti della persona.
La diffamazione è un reato procedibile a querela e i termini (tre mesi) per la presentazione decorrono dal momento in cui la persona offesa viene in qualsiasi modo a conocenza del fatto offensivo.

La recente diffusione delle varie tipologie di social network e degli altri contenitori tipo blog, articoli on-line con la possibilità di inserire commenti o recensioni, ha inevitabilmente acuito il contezioso, poiché quelle che un tempo erano opinioni espresse verbalmente (verba volant), oggi sono enunciati scritti la cui diffusione è completamente sottratta al controllo di colui che li ha generati

Basti pensare alle opinioni espresse su un gruppo whatsapp ed alla potenziale diffusione tramite inoltro e screenshot di quanto viene scritto, per avere la misura di quanto le moderne tecnologie richiedano un utilizzo meditato e prudente.


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L’omissione di soccorso

Nell’ordinamento italiano l’omissione di soccorso è un delitto disciplinato in via generale dal codice penale

L’articolo 593 prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2.500 euro per chi, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, ovvero, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Occorre però evidenziare che i casi più frequenti di omissione di soccorso sono quelli che possono verificarsi in occasione degli incidenti stradali.
L’articolo 189 del Codice della Strada, intitolato “comportamento in caso di incidente”, prevede un’ipotesi peculiare di omissione di soccorso, un delitto imputabile all’utente della strada che non tenga il comportamento richiesto dalla norma ogniqualvolta l’incidente sia ricollegabile al suo comportamento.
In tali circostanze la persona ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno fisico.
L’utente della strada (si badi bene, non solo il conducente di un veicolo, ma anche il passeggero o addirittura il semplice pedone che sia protagonista ma non vittima di un sinistro – in questo caso il pedone attraversando fuori dalle strisce pedonali aveva provocato la caduta di un motociclista ed era scappato) che rimane coinvolto in un incidente ha il dovere di fermarsi per fornire le proprie generalità e per prestare assistenza, e ciò a prescindere dalla responsabilità rispetto alla verificazione del sinistro.

L’inadempimento a tali doveri costituisce la condotta materiale che può dare corso alla responsabilità per le ipotesi di reato previste dall’articolo 189 del Codice della Strada, anche quando le attività di assistenza siano delegate a terze persone o sia ipotizzato che altri soggetti stiano fornendo il soccorso

E’ importante ricordare che recentemente il legislatore ha ampliato lo spettro dei doveri imposti agli utenti della strada, introducendo sanzioni di carattere amministrativo per le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti che non si attivino per assicurare il tempestivo intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.


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Il fatto-reato nell’ordinamento italiano

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Nell’ordinamento italiano sono classificabili come reati tutti i fatti previsti come tali dalle leggi (codice penale o legislazione speciale)

Questo principio, meglio conosciuto come principio di “legalità” è contenuto nell’articolo 1 del codice penale, secondo cui “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.
I reati a loro volta si distinguono in delitti e contravvenzioni, a seconda della pena prevista in caso di condanna, ma in entrambi i casi si tratta di fatti posti in essere da una persona, o con una azione, facendo qualcosa di vietato dalla norma (reato commissivo) o con una omissione, non facendo qualcosa che sarebbe stato obbligatorio fare a norma di legge  (reato omissivo).
Vengono definiti delitti quei reati per i quali è prevista la pena della reclusione (c.d. pena detentiva) o della multa (c.d. pena pecuniaria); sono contravvenzioni i fatti-reato per i quali la pena detentiva è l’arresto, mentre la pena pecuniaria è l’ammenda.

Nel linguaggio comune si è diffusa l’abitudine a chiamare impropriamente contravvenzioni anche le violazioni di norme di natura amministrativa (es. violazioni al codice della strada) e ciò, inevitabilmente, genera una comprensibile confusione in chi si trova ad essere imputato per un reato di natura contravvenzionale (es. molestie telefoniche) e tende a sminuire la gravità della propria condotta

Oltre all’aspetto materiale, cioé il fatto per come si manifesta all’esterno (es. la morte di un essere umano nel delitto di omicidio o il “maltolto” nel delitto di truffa) il fatto-reato, proprio perché posto in essere da una persona attraverso una determinata condotta, è caratterizzato dalla situazione psicologica del soggetto agente, ossia la persona che agisce (o non agisce come dovrebbe): l’elemento soggettivo del reato.
Trattandosi di elemento che afferisce alla interiorità psichica del soggetto agente, il suo accertamento è talvolta assai difficoltoso.
La condotta potrà essere volontaria, e allora il fatto-reato sarà di natura dolosa, oppure semplicemente colposa, quando cioè il soggetto agisce senza la volontà di cagionare l’evento fatto-reato, ma questo si realizza per la mancata osservanza delle regole della diligenza, della prudenza e della perizia.
I fatti-reato che aggrediscono beni comunemente percepiti come inviolabili (l’integrità fisica, il patrimonio, la fede pubblica ecc.) si distinguono, nell’immaginario comune, da quelli che non incidono direttamente sulla singola sfera individuale, ma sono altrettanto deleteri per la collettività e dunque vengono sanzionati alla medesima stregua (reati ambientali, violazioni edilizie, crimini finanziari ecc.).
L’ordinamento italiano non prevede una misura fissa della pena quale conseguenza del reato, ma fornisce un minimo e un massimo entro il quale il Giudice dovrà orientarsi tenendo conto di tutte le variabili del caso specifico.
Motivo questo per cui è decisamente inopportuno effettuare previsioni sugli esiti di un processo, poiché, lo si ridabisce, ogni caso è diverso e a sé stante.


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Quando comincia a decorrere il termine della prescrizione nel reato di appropriazione indebita?

Non sempre coincidono il momento in cui viene posta in essere la condotta di appropriazione, costituito dall’iniziare a detenere la cosa come se fosse propria (c.d. interversione del possesso) e il momento in cui si verifica l’evento di appropriazione, costituito dalla manifestazione della volontà dell’agente di fare propria la cosa.

Il reato di appropriazione indebita si consuma nel momento dell’azione, cioè quando il soggetto comincia a tenere la cosa come se fosse il proprietario, e si perfeziona con il verificarsi dell’evento costituito dal momento in cui la vittima del reato (la c.d. persona offesa) viene a conoscenza dell’avvenuta appropriazione in suo danno.

L’evento appropriazione, in questi casi, si realizza quando la parte offesa subisce il danno della mancata restituzione.