Sezione dedicata ai reati e alla procedura penale

Cosa rischia chi viene accusato di violenza sessuale?

I rischi per chi viene accusato di un tale reato non si limitano alla perdita della libertà in caso di applicazione della carcerazione in via cautelare, o alle conseguenze che una tale accusa può produrre in ambito lavorativo, familiare e sociale.

La truffa sentimentale

L’elemento “raggiro” è generalmente alla base della c.d. truffa sentimentale o romantica, perpetrata quindi ai danni di un soggetto con il quale si è intessuta una relazione di natura sentimentale.

La nomina dell’avvocato difensore

La nomina del difensore produce i suoi effetti a decorrere dal momento in cui viene depositata al fascicolo processuale.

Le investigazioni dell’avvocato penalista

Il difensore chiamato ad assumere la difesa dell’indagato o della persona offesa dovrà adoperarsi immediatamente per elaborare una strategia efficace in vista delle prospettive procedimentali ragionevolmente prevedibili.

Posta elettronica e tutela della riservatezza

Se l’account di posta elettronica attivato su un server “straniero” è stato utilizzato per comunicare con un account di posta elettronica attivato su un server “italiano” gli Investigatori potranno chiedere l’acquisizione di tutta la giacenza di posta elettronica a decorrere dalla data di attivazione della casella.

La ricusazione del Giudice

Le cause di ricusazione sono tutte attinenti alla eventualità che il Giudice sia coinvolto nei fatti di causa per pregressi rapporti con l’imputato, o abbia già espresso indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.

Guida in stato di ebbrezza. Che fare?

Il nostro codice di rito offre molteplici modalità di definizione del processo e per individuare il percorso migliore è indispensabile affrontare la scelta con l’ausilio di un professionista che abbia una visione complessiva della materia e delle ripercussioni che una eventuale condanna potrebbe produrre nei più disparati ambiti …

Casellario giudiziale, carichi pendenti e iscrizione nel registro degli indagati

Non è affatto semplice per il cittadino, soprattutto se incensurato, districarsi nella complessità che caratterizza il procedimento penale …

COVID-19, autocertificazione e articolo 650 C.P.

Risponde del reato previsto e punito dall’art. 650 del codice penale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene

di Debora Zagami

Si rimanda all’articolo pubblicato su questo blog “Il fatto-reato nell’ordinamento italiano” per comprendere la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni e si richiama la massima attenzione del lettore alla circostanza che anche le contravvenzioni rappresentano  fattispecie di reato, con tutte le conseguenze del caso (anche in termini di iscrizione nel certificato del Casellario Penale – la c.d. fedina penale).
La contravvenzione disciplinata dall’art. 650 del codice penale  appartiene a quelle norme tecnicamente definite “norme penali in bianco”, poiché per valutarne l’applicabilità al caso materiale che si presenta nella vita di tutti i giorni si deve necessariamente fare riferimento ad un elemento futuro ed esterno rispetto alla norma: il provvedimento legalmente dato dall’Autorità.
Il provvedimento è una pronuncia che prescrive uno o più comportamenti in relazione a determinate contingenze e le ragioni per le quali può essere legalmente emesso sono ricomprese in un elenco tassativo, con la conseguenza che non potrà configuarsi il reato quando l’inosservanza riguarda provvedimenti emessi per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 650 del codice penale.
Per comprendere se la condotta di inosservanza può configurare il reato previsto e punito dall’art. 650 del codice penale è quindi necessario analizzare il testo del provvedimento che impone determinati comportamenti per motivi di igiene.

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori

di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Gli spostamenti consentiti sono raggruppati in tre macro categorie che descrivono in via molto generica le condotte ammesse e saranno i singoli casi sottoposti al vaglio delle Autorità a segnare la linea interpretativa.
Il Ministero dell’Interno ha stilato un utile vademecum riepilogativo delle condotte ammesse e di quelle vietate (a piè di pagine è possibile scaricare il file pdf).
Mentre non sorgeranno particolari problematiche per gli spostamenti motivati da ragioni di salute, potranno generarsi questioni rispetto alla utilizzazioni del termine “comprovate” per tratteggiare i caratteri delle esigenze lavorative. Ebbene per sciogliere ogni dubbio sarà utile distinguere tra il lavoro autonomo e quello subordinato, poiché appare abbastanza evidente che il lavoratore autonomo (soprattutto se è un libero professionista-prestatore d’opera intellettuale) potrà dimostrare le esigenze lavorative attraverso il proprio status, senza dover essere costretto a procurarsi un riscontro specifico.
Certamente le maggiori criticità interpretative discenderanno dalla interpretazione degli spostamenti motivati da situazioni di necessità: poiché si tratta di un concetto assolutamente soggettivo, soltanto una lettura di insieme del provvedimento può offrire dei riferimenti certi per definire la categoria “necessità” e ricondurla ai bisogni essenziali dell’individuo e della propria vita quotidiana.

Al momento del controllo sul territorio,

la persona fermata dovrà sottoscrivere un’autocertificazione

Dichiarare il falso sulle proprie generalità o sui motivi alla base dello spostamento, potrà comportare per la persona controllata un procedimento penale per falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale.
Suggeriamo pertanto la massima prudenza nel fornire le motivazioni dei propri spostamenti e nella compilazione dell’autocertificazione, poiché il delitto di false attestazioni (art. 495 c.p.) è un reato assai più grave della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) e, cosa da non sottovalutare, le due fattispecie potranno concorrere tra di loro, con la consguenza che in caso di denuncia-trasmissione della notizia di reato e iscrizione di procedimento penale, la persona potrebbe essere chiamata a difendersi da entrambe le imputazioni.


Vademecum del Ministero dell’Interno

Modulo di Autocertificazione

Dati ufficiali dei controlli

registrazione-conversazione

Registrazione di conversazione tra presenti

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Verba volant, scripta manent

Per migliaia di anni questa antica locuzione latina ha sintetizzato nel migliore dei modi il senso di evanescenza caratteristico dei discorsi fatti a voce, rispetto alla inconfutabilità dei concetti espressi in forma scritta, suggerendo prudenza a chiunque si accinge a mettere per iscritto i pensieri o le parole, al cui peso non sarà più possibile sottrarsi se non incorrendo nelle relative responsabilità.
Le nuove tecnologie hanno impresso una svolta radicale nelle vite di ciascuno di noi, facilitandoci l’esistenza, ma – al contempo – rendendo assai più “tracciabili” i nostri comportamenti e sempre meno elubilibili le conseguenze che ne possono scaturire.
Motivo, questo, per cui oggi, anche durante i colloqui verbali è consigliabile un utilizzo ponderato delle parole, le quali debbono essere pronunciate con la medesima prudenza un tempo riservata agli accordi raggiunti per iscritto, poiché non è mai possibile escludere che un partecipante alla conversazione ne stia registrando il contenuto con il proprio smartphone, o con altro dispositivo elettronico (tablet, registratore digitale ecc.).
Tale condotta è assolutamente lecita nel nostro ordinamento, a condizione – è bene ribadirlo – che colui che effettua la registrazione sia anche il destinatario della comunicazione o comunque un soggetto partecipante al colloquio nell’ambito del quale è avvenuta la comunicazione.
A questo proposito, e anche per distinguere la registrazione dalla intercettazione, la giurisprudenza ha costantemente recepito l’orientamento secondo il quale “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non deve essere ricondotta, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, costituendo forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa”.

Rispetto ai divieti di divulgazione, si ricorda che è stato recentemente introdotto il delitto  “diffusione di riprese e registrazioni fraudolente” disciplinato dall’articolo 617-septies del codice penale (in vigore dal 26 gennaio 2018)

In tal caso, la condotta che si è voluta incriminare non è la registrazione carpita in modo occulto, ma la sua diffusione, effettuata con la specifica finalità di danneggiare l’immagine o la reputazione altrui.
Il legislatore ha infatti previsto espressamente l’esclusione della punibilità nei casi in cui la diffusione delle riprese o delle registrazioni fraudolente derivi in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario, o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Infine, è opportuno precisare che neanche il luogo in cui si svolge la conversazione può incidere sulla liceità della registrazione ed il conseguente possibile utilizzo in sede processuale.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che è consentita l’utilizzazione di una registrazione occulta di una conversazione tra presenti, ovunque essa si svolga, anche in un luogo considerato “privata dimora” del soggetto registrato (abitazione, ufficio, luogo di lavoro ecc.) sulla scorta del principio secondo cui quando un soggetto comunica ad altri notizie che riguardano la sua sfera personale, egli accetta il rischio della propagazione  e se egli decide di disporre delle notizie, il suo atto non può pretendere maggiore tutela solo perché è compiuto in un ambiente considerato “privata dimora”.

Allorché si tratti dello studio professionale dell’avvocato, al principio di inviolabilità del domicilio si aggiunge quello della inviolabilità del diritto di difesa

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19278 del 13 ottobre 2017 ha inibito in assoluto la possibilità di registrare conversazioni, sia pure tra presenti, quando la registrazione venga effettuata all’interno di una privata dimora da parte di un terzo, non titolare della stessa e abbia ad oggetto un colloquio difensivo, statuendo che tale condotta si traduce in un’inammissibile intromissione negli ambienti tutelati dalla Carta Costituzionale e nella violazione del diritto di difesa e alla riservatezza del cliente.


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