Pedopornografia

CONTESTO OPERATIVO

Gli articoli 600-ter, quater e quater.1 del codice penale disciplinano i reati in materia di pedopornografia, tratteggiando le condotte sanzionate penalmente in tema di pornografia minorile, intesa come ogni rappresentazione di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate.

Con l’avvento del web si assiste ad una progressiva scomparsa del pedofilo “vecchio stile” ed alla sempre maggiore diffusione di soggetti che agiscono nel web per reperire o diffondere materiale pedopornografico, approfittando dell’esistenza di vere e proprie comunità pedofile ed incrementandone l’estensione mediante il contatto virtuale sul c.d. CLEAR WEB o sui livelli più nascosti definiti DEEP WEB o DARK WEB.

Nel CLEAR WEB è prevista l’identificazione degli utenti, poiché ad ogni soggetto che si collega ad una rete viene assegnato uno specifico indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato durante la navigazione. E’ utile ricordare che per poter visualizzare il contenuto di un qualsiasi sito web è necessario che avvenga uno scambio di informazioni tra il server sul quale è ospitato il sito ed il dispositivo utilizzato per accedervi (sia esso un computer, uno smartphone o altro) di talché, così come l’utente potrà conoscere l’indirizzo IP del server, anche il server sarà in grado di conoscere l’indirizzo IP  utilizzato dall’utente per la connessione.
Sotto il profilo investigativo, tale reciprocità, comporta che, acquisiti i tabulati telematici ed individuati gli indirizzi IP che hanno generato le connessioni, si potrà risalire al fornitore della connessione internet e all’identità dell’intestatario dell’utenza.

Il secondo livello del web è definito DEEP WEB, o web sommerso, in quanto la rete è nascosta perché non indicizzata, né indicizzabile, con i motori di ricerca.
Si tratta di spazi virtuali (si pensi ai contenuti dei cloud) raggiungibili soltanto se si è a conoscenza dell’indirizzo web (il c.d. link).

Vi è poi il terzo livello, il web oscuro, meglio noto come DARK WEB, che rappresenta una minima parte del Deep web, ed è costituito da reti virtuali private accessibili esclusivamente con determinati applicativi volti a garantire la navigazione attraverso una rete parallela difficilmente tracciabile.

TIPOLOGIE DI REATO

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

STRATEGIA DIFENSIVA

Svolgere una difesa attiva nelle prime fasi di un procedimento penale può rivelarsi determinante per la tutela dei propri interessi, sia per presenziare gli accertamenti tecnici irripetibili con l’ausilio di un proprio esperto in digital forensics, ma anche per sollecitare l’acquisizione dei tabulati telematici, soggetti ad un temine di conservazione abbastanza breve (12 mesi, salvo eccezioni).

Cristallizzare la situazione in vista del giudizio che verrà celebrato in epoca molto successiva è uno dei compiti principali dell’avvocato penalista.

Altrettanto importante, per la predisposizione di una efficace strategia difensiva, è mantenere un aggiornamento costante sugli orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità nelle materie concernenti le nuove tecnologie.

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