La successione ereditaria

Le regole della successione ereditaria e la disciplina dei testamenti

di Ofelia Oliva

Alla morte di una persona si apre la sua successione e vengono individuati coloro che dovranno subentrare (succedere) nel patrimonio del defunto.
Nel termine di un anno dal decesso deve essere presentata la dichiarazione di successione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e in questo atto si devono indicare tutti i beni posseduti dal defunto.

Mancando un testamento, ossia un atto che esprime le ultime volontà del defunto, l’eredità si devolve per legge a coloro che sono definiti chiamati all’eredità: il coniuge, i figli o i parenti fino al sesto grado di parentela, i quali accettando l’eredità diventano  eredi.

In mancanza di questi soggetti il patrimonio sarà devoluto allo Stato.
Gli eredi subentrano in tutti i rapporti del defunto, sia attivi che passivi, questo significa che subentreranno anche rispetto ad eventuali posizioni debitorie che gravavano sul defunto.
>Nei casi in cui non è possibile conoscere la situazione patrimoniale del defunto, pertanto, è prevista la possibilità di accettazione con beneficio d’inventario, proprio per evitare che il proprio patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.
In questo caso vengono ereditati tutti i crediti e i debiti del defunto e si possono riscuotere tutti i crediti, ma non si è tenuti a pagare debiti o altro di valore superiore al patrimonio ricevuto.
Il codice civile, all’art.490, riporta i requisiti ed il procedimento da seguire per l’accettazione beneficiata.

In sintesi:
  • va presentata innanzi un notaio o ad un cancelliere del competente Tribunale Civile, facendo riferimento al luogo in cui si è aperta la successione;
  • la dichiarazione va inscritta nel Registro delle Successioni presso il Tribunale Civile, ma nel caso in cui ci si rivolga ad un notaio questi curerà la trasmissione degli atti al Tribunale;
  • entro un mese il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente e a seguito di tale trascrizione l’erede può procedere al pagamento dei creditori ed a soddisfare eventuali legati;
  • il Cancelliere e’ obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità.
L’accettazione di eredità con beneficio di inventraio rappresenta un procedimento con regole e tempistiche precise da rispettare, per cui essere seguiti da un professionista può essere opportuno per evitare problemi.
Tornando alla successione in generale, si parla di successione necessaria per indicare i diritti dei c.d. legittimari, ossia quei soggetti legati al defunto da rapporti di stretta parentela e coniugio nei confronti dei quali la libertà testamentaria e di disporre in vita dei propri beni viene limitata dalla legge, per rispondere ad una esigenza sociale di solidarietà tra i congiunti più stretti.
In base alla successione necessaria il patrimonio del defunto ha:
  • una quota c.d. “indisponibile” (o legittima) che per legge è riservata ai legittimari;
  • una quota c.d. “disponibile” di cui il soggetto, in vita, può liberamente disporre.

In base all’art. 536 del codice civile sono legittimari il coniuge, i figli e gli ascendenti ed a questi soggetti spettano quote differenti a secondo della loro esistenza (ad esempio se ci sono uno o più figli, se vi è il coniuge o se partecipano all’eredità gli ascendenti).

In questi casi sono previste quote c.d. “disponibili” o “indisponibili” differenti a seconda della presenza di tali soggetti.
A titolo esemplificativo:

  • esistenza del solo coniuge: 1/2 quota legittima coniuge e 1/2 quota disponibile;
  • esistenza del coniuge e di un solo figlio: 1/3 quota legittima al figlio, 1/3 quota legittima al coniuge e 1/3 quota disponibile;
  • esistenza del coniuge e di più figli: 1/2 quota legittima figli, 1/4 quota legittima coniuge e 1/4 quota disponibile;
  • esistenza del solo coniuge e ascendenti senza figli: 1/2 quota legittima coniuge, 1/4 quota legittima ascendenti e 1/4 quota disponibile.

Quando non c’è un testamento l’eredità si devolve per legge (successione legittima) al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado di parentela

Mancando questi soggetti il patrimonio sarà devoluto allo Stato.

Inoltre, al coniuge spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa ove era fissata la residenza familiare, anche nel caso in cui si tratti di una abitazione di proprietà esclusiva del defunto. A tale diritto si affianca anche quello di uso sugli arredi contenuti nell’appartamento.
In estrama sintesi, ai fini della successione si distinguono la successione necessaria e la successione legittima.
La successione necessaria è caratterizzata dall’obbligo di rispettare la quota indisponibile (c.d. legittima) prevedendo che il testatore non possa lederla ignorando i soggetti che ne hanno diritto per legge (c.d. legittimari).
La successione legittima opera invece in assenza delle ultime volontà del defunto e prevede che sia la legge ad indicare gli eredi, individuandoli nelle persone legate da uno stretto rapporto di parentela con il defunto, applicando la regola generale che i parenti più vicini sono preferiti ai più lontani.
La successione legittima può operare anche in presenza di un testamento, ad esempio se questo viene dichiarato nullo o quando il testamento riguarda solo alcuni beni. In quest’ultimo caso svolgendo una funzione “residuale” concorrendo e/o integrando la successione testamentaria.

Il nostro ordinamento prevede la possibilità che una persona lasci un testamento in cui sono contenute le sue volontà

La legge consente a tutte le persone che hanno compiuto la maggiore età (18 anni) di fare testamento, purché siano nel pieno delle proprie facoltà di intendere e di volere al momento della stesura dell’atto.
Quando vi è un testamento la successione si dice testamentaria.
Il testamento e’ un atto con il quale il soggetto dispone dei suoi beni per il periodo di tempo successivo alla sua morte.
Il soggetto che scrive il testamento è chiamato testatore, ma il testamento può essere presentato o anche predisposto da un notaio che, avvenuto il decesso, provvede ad informare i successori circa i loro diritti e sugli adempimenti da eseguirsi.
Per sapere se il defunto ha fatto testamento è possibile effettuare una ricerca presso il Consiglio Notarile Distrettuale del territorio dell’ultimo domicilio del defunto.

Il testamento può contenere diverse disposizioni, sia patrimoniali che non patrimoniali, e in base al principio della libertà testamentaria il testatore può cambiare idea e cambiare quindi le volontà  (tutte o solo alcune) contenute nel testamento.

I testamenti possono essere ordinari o speciali

Sono testamenti ordinari:

  • il testamento olografo: ha la forma di una scrittura privata ed è redatto per intero di pugno, datato e sottoscritto dal testatore. Puo’ essere conservato dal testatore o da altra persona di sua fiducia. Il testamento olografo è nullo se manca l’autografia o la sottoscrizione del suo autore, mentre è annullabile in mancanza di altri elementi;
  • il testamento pubblico: viene redatto dal notaio che, alla presenza di due testimoni, riceve le dichiarazioni del testatore, ne trascrive fedelmente il contenuto, dandone lettura sempre in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico indica luogo e data del ricevimento e ora della sottoscrizione del notaio, dei testimoni e del testatore. Essendo un atto pubblico costituisce piena prova di quanto avvenuto presso il notaio sino a querela di falso ed è nullo quando manca la forma scritta e notarile, quando manca la sottoscrizione del professionista e del testatore stesso;
  • il testamento segreto: è redatto dal testatore o da un terzo anche con mezzi meccanici, sottoscritto solo dal testatore e consegnato in presenza di testimoni al notaio secondo formalità ben precise. Il testatore consegna difatti la scheda testamentaria sigillata contenente le sue ultime volontà  al notaio che vi appone l’atto di ricevimento, seguito dalla data e dalla sua sottoscrizione, unitamente a quelle dei testimoni e del testatore stesso. Il notaio redige e consegna al testatore un verbale di restituzione ed il testatore può decidere in ogni momento di ritirare la scheda testamentaria. Il testamento segreto è nullo quando manca la forma scritta anche dell’atto di ricevimento, oltre alle mancate sottoscrizioni del notaio e del testatore.

Queste diverse tipologie di testamento non rappresentano una gerarchia, non esiste infatti una forma o una tipologia preferibile rispetto ad un’altra, quello che conta è il momento in cui viene dichiarata la volontà, quindi il testamento successivo prevale sempre sul precedente a prescindere dalla forma utilizzata.
In base ai diversi tipi di testamento si parla anche della c.d. pubblicazione del testamento. La pubblicazione non è requisito di validità o efficacia del testamento ma serve a renderlo conoscibile per destinatari e circa il suo contenuto.
Sotto questo profilo, mentre il testamento pubblico è immediatamente eseguibile in quanto atto pubblico, un testamento olografo o segreto deve essere pubblicato per essere eseguito. In caso di testamento olografo questo può essere comunque eseguito, anche senza essere pubblicato, se gli eredi ne danno spontaneamente esecuzione avendone avuto conoscenza.

Si ricorre in via straordinaria ai testamenti speciali, quando per ragioni eccezionali non è possibile redigere un testamento secondo le modalita e forme ordinarie

Questo eccezionalità delle situazioni giustifica le formalità semplificate adottate e ammesse. Inoltre tale testamento ha una durata temporale diversa e limitata rispetto ai testamenti ordinari: infatti diventa inefficace dopo tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali.
Le condizioni eccezionali sono fissate dalla legge e sono identificate dal codice civile nelle seguenti ipotesi:
  • malattia contagiosa;
  • calamità naturale;
  • infortunio;
  • viaggio in nave o a bordo di un aereo;
  • militari e persone al seguito delle forze armate dello Stato.

Infine, il testamento o le singole disposizioni che compongono il testamento possono essere considerate dalla legge invalide ricorrendo specifiche circostanze. Si tratta infatti un atto che, pur lasciato alla libertà del singolo soggetto, comporta importanti conseguenze, a partire da quelle patrimoniali, quindi è sempre opportuno chiedere una consulenza ad un professionista per evitare problematiche future.

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