di Ofelia Oliva
Nel termine di un anno dal decesso deve essere presentata la dichiarazione di successione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e in questo atto si devono indicare tutti i beni posseduti dal defunto.
Mancando un testamento, ossia un atto che esprime le ultime volontà del defunto, l’eredità si devolve per legge a coloro che sono definiti chiamati all’eredità: il coniuge, i figli o i parenti fino al sesto grado di parentela, i quali accettando l’eredità diventano eredi.
In mancanza di questi soggetti il patrimonio sarà devoluto allo Stato.
Gli eredi subentrano in tutti i rapporti del defunto, sia attivi che passivi, questo significa che subentreranno anche rispetto ad eventuali posizioni debitorie che gravavano sul defunto.
>Nei casi in cui non è possibile conoscere la situazione patrimoniale del defunto, pertanto, è prevista la possibilità di accettazione con beneficio d’inventario, proprio per evitare che il proprio patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.
In questo caso vengono ereditati tutti i crediti e i debiti del defunto e si possono riscuotere tutti i crediti, ma non si è tenuti a pagare debiti o altro di valore superiore al patrimonio ricevuto.
Il codice civile, all’art.490, riporta i requisiti ed il procedimento da seguire per l’accettazione beneficiata.
- va presentata innanzi un notaio o ad un cancelliere del competente Tribunale Civile, facendo riferimento al luogo in cui si è aperta la successione;
- la dichiarazione va inscritta nel Registro delle Successioni presso il Tribunale Civile, ma nel caso in cui ci si rivolga ad un notaio questi curerà la trasmissione degli atti al Tribunale;
- entro un mese il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente e a seguito di tale trascrizione l’erede può procedere al pagamento dei creditori ed a soddisfare eventuali legati;
- il Cancelliere e’ obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità.
- una quota c.d. “indisponibile” (o legittima) che per legge è riservata ai legittimari;
- una quota c.d. “disponibile” di cui il soggetto, in vita, può liberamente disporre.
In base all’art. 536 del codice civile sono legittimari il coniuge, i figli e gli ascendenti ed a questi soggetti spettano quote differenti a secondo della loro esistenza (ad esempio se ci sono uno o più figli, se vi è il coniuge o se partecipano all’eredità gli ascendenti).
In questi casi sono previste quote c.d. “disponibili” o “indisponibili” differenti a seconda della presenza di tali soggetti.
A titolo esemplificativo:
- esistenza del solo coniuge: 1/2 quota legittima coniuge e 1/2 quota disponibile;
- esistenza del coniuge e di un solo figlio: 1/3 quota legittima al figlio, 1/3 quota legittima al coniuge e 1/3 quota disponibile;
- esistenza del coniuge e di più figli: 1/2 quota legittima figli, 1/4 quota legittima coniuge e 1/4 quota disponibile;
- esistenza del solo coniuge e ascendenti senza figli: 1/2 quota legittima coniuge, 1/4 quota legittima ascendenti e 1/4 quota disponibile.
Quando non c’è un testamento l’eredità si devolve per legge (successione legittima) al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado di parentela
Mancando questi soggetti il patrimonio sarà devoluto allo Stato.
Il nostro ordinamento prevede la possibilità che una persona lasci un testamento in cui sono contenute le sue volontà
Quando vi è un testamento la successione si dice testamentaria.
Il testamento e’ un atto con il quale il soggetto dispone dei suoi beni per il periodo di tempo successivo alla sua morte.
Il soggetto che scrive il testamento è chiamato testatore, ma il testamento può essere presentato o anche predisposto da un notaio che, avvenuto il decesso, provvede ad informare i successori circa i loro diritti e sugli adempimenti da eseguirsi.
Il testamento può contenere diverse disposizioni, sia patrimoniali che non patrimoniali, e in base al principio della libertà testamentaria il testatore può cambiare idea e cambiare quindi le volontà (tutte o solo alcune) contenute nel testamento.
Sono testamenti ordinari:
- il testamento olografo: ha la forma di una scrittura privata ed è redatto per intero di pugno, datato e sottoscritto dal testatore. Puo’ essere conservato dal testatore o da altra persona di sua fiducia. Il testamento olografo è nullo se manca l’autografia o la sottoscrizione del suo autore, mentre è annullabile in mancanza di altri elementi;
- il testamento pubblico: viene redatto dal notaio che, alla presenza di due testimoni, riceve le dichiarazioni del testatore, ne trascrive fedelmente il contenuto, dandone lettura sempre in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico indica luogo e data del ricevimento e ora della sottoscrizione del notaio, dei testimoni e del testatore. Essendo un atto pubblico costituisce piena prova di quanto avvenuto presso il notaio sino a querela di falso ed è nullo quando manca la forma scritta e notarile, quando manca la sottoscrizione del professionista e del testatore stesso;
- il testamento segreto: è redatto dal testatore o da un terzo anche con mezzi meccanici, sottoscritto solo dal testatore e consegnato in presenza di testimoni al notaio secondo formalità ben precise. Il testatore consegna difatti la scheda testamentaria sigillata contenente le sue ultime volontà al notaio che vi appone l’atto di ricevimento, seguito dalla data e dalla sua sottoscrizione, unitamente a quelle dei testimoni e del testatore stesso. Il notaio redige e consegna al testatore un verbale di restituzione ed il testatore può decidere in ogni momento di ritirare la scheda testamentaria. Il testamento segreto è nullo quando manca la forma scritta anche dell’atto di ricevimento, oltre alle mancate sottoscrizioni del notaio e del testatore.
Queste diverse tipologie di testamento non rappresentano una gerarchia, non esiste infatti una forma o una tipologia preferibile rispetto ad un’altra, quello che conta è il momento in cui viene dichiarata la volontà, quindi il testamento successivo prevale sempre sul precedente a prescindere dalla forma utilizzata.
In base ai diversi tipi di testamento si parla anche della c.d. pubblicazione del testamento. La pubblicazione non è requisito di validità o efficacia del testamento ma serve a renderlo conoscibile per destinatari e circa il suo contenuto.
Sotto questo profilo, mentre il testamento pubblico è immediatamente eseguibile in quanto atto pubblico, un testamento olografo o segreto deve essere pubblicato per essere eseguito. In caso di testamento olografo questo può essere comunque eseguito, anche senza essere pubblicato, se gli eredi ne danno spontaneamente esecuzione avendone avuto conoscenza.
Si ricorre in via straordinaria ai testamenti speciali, quando per ragioni eccezionali non è possibile redigere un testamento secondo le modalita e forme ordinarie
- malattia contagiosa;
- calamità naturale;
- infortunio;
- viaggio in nave o a bordo di un aereo;
- militari e persone al seguito delle forze armate dello Stato.
Infine, il testamento o le singole disposizioni che compongono il testamento possono essere considerate dalla legge invalide ricorrendo specifiche circostanze. Si tratta infatti un atto che, pur lasciato alla libertà del singolo soggetto, comporta importanti conseguenze, a partire da quelle patrimoniali, quindi è sempre opportuno chiedere una consulenza ad un professionista per evitare problematiche future.
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