di Ofelia Oliva
Il Codice del Consumo agli artt. 128 e seguenti stabilisce che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e che è responsabile entro due anni dalla consegna per i difetti di conformità del bene, denunciati dal consumatore entro due mesi dalla scoperta.
Pertanto la garanzia legale opera dal momento dell’acquisto/consegna per due anni (24 mesi) a cui vanno anche aggiunti gli ulteriori due mesi previsti per denunciare il difetto di conformità del bene, quindi si applica per un periodo complessivo di due anni e due mesi (totale 26 mesi)
La garanzia legale copre i difetti esistenti al momento della consegna, quindi è necessario conservare sempre la prova di acquisto, ricevuta fiscale e/o scontrino, come è opportuno fare una fotocopia di questi documenti (ricevuta/scontrino) per evitare che gli originali si scolorino con il passare del tempo, durante l’intero periodo di vigenza della garanzia. Per difetti di conformità del bene si intendono: prodotti difettosi che funzionano male o che non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale il bene è generalmente destinato. Per essere conforme un bene deve essere:
- idoneo all’uso al quale servono beni dello stesso tipo;
- idoneo all’uso voluto dal consumatore, dichiarato al venditore al momento della vendita e da questi accettato;
- conforme alla descrizione fatta dal venditore o dal produttore e possedere le qualità descritte;
- possedere le qualità mostrate attraverso un campione o un modello;
- in caso il prodotto preveda l’installazione ed il difetto di conformità derivi da una imperfetta installazione del bene, quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita la non corretta installazione è equiparata al difetto di conformità del bene.
La normativa prevede due tipi di garanzia.
La garanzia legale che è obbligatoria ed è prestata dal venditore.
E’ quindi il venditore il soggetto direttamente responsabile a cui il consumatore deve rivolgersi per primo e non appena (entro 2 mesi dalla scoperta) evidenzia difetti di conformità del bene. L’art. 131 del Codice del Consumo prevede per il venditore la possibilità di rivalersi a sua volta sul responsabile del difetto di conformità tramite la cd. azione di regresso.
La garanzia commerciale (o convenzionale) che è facoltativa, si aggiunge a quella legale e, una volta prevista, è prestata dal produttore.
In base all’art. 133 del Codice del Consumo è prevista la possibilità di offrire gratuitamente o a pagamento una garanzia convenzionale. Si tratta di una garanzia offerta dal produttore che si aggiunge alla garanzia legale, senza limitarla o escluderla, comprendendo servizi aggiuntivi di assistenza. E’ facoltativa e libera nella durata, nell’oggetto e nell’estensione territoriale; non può limitare i diritti del consumatore previsti dalla granzia legale ma solo ampliarli. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Il consumatore che intende far valere i propri diritti in materia di garanzia legale deve rivolgersi direttamente al venditore del bene e, in base all’art. 130 del Codice del Consumo, in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (art. 130, commi 3, 4, 5 e 6) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (art. 130, commi 7, 8 e 9).
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
Inoltre le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene stesso. Sempre in base all’art. 130, dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
- qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo (di cui al comma 5 art. 130), salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
- qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
Nel caso di difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del bene, l’art. 132, co, 3. sancisce che: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità” Si precisa che la garanzia legale di conformità è obbligatoria e inderogabile, sono quindi illegittime le clausole contrattuali che escludono o limitano diritti del consumatore in quest’ambito.
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