Sezione dedicata agli affari internazionali

Cittadini russi e blacklisting

Il vincolo di parentela con un soggetto che si è reso responsabili di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, non è sufficiente per l’inserimento nelle c.d. liste nere.

Congelamento dei beni di cittadini russi in Italia

L’applicazione delle sanzioni individuali imposte dall’Unione Europea (UE) ai cittadini russi in seguito alla crisi Ucraina prevede, all’atto pratico, la possibilità di bloccare i fondi e ogni altro tipo di bene o risorsa economica appartenente a soggetti inseriti nelle c.d. liste nere, in quanto sospettati di essere responsabili del sostegno, del finanziamento o dell’attuazione di azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

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Le notificazioni all’estero in ambito civile e commerciale

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Sono sempre più numerosi i procedimenti e i giudizi che coinvolgono, nelle più variegate vesti, cittadini non residenti in Italia

di Alessandro Piermarini

Semplicemnte perché non italiani, e quindi residenti in Paese UE o extra UE, oppure perché cittadini italiani c.d. AIRE, cioè che hanno trasferito la propria residenza fuori dal territorio italiano.
I principi che disciplinano le notificazioni all’estero individuano come prima fascia i soggetti residenti nell’Unione Europea.Nel caso in cui la notifica debba essere eseguita all’interno dell’Unione Europea, si applicano le regole contenute nel Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio – 13 novembre 2007.
Il Regolamento disciplina la notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale e prevede diversi modi di trasmissione, notificazione e comunicazione degli atti (trasmissione attraverso organi mittenti e riceventi, via consolare/diplomatica, notificazione o comunicazione diretta, utilizzo dei servizi postali).
Gli atti sono trasmessi e ricevuti dagli Organi designati dagli Stati membri, vanno corredati di una domanda redatta usando il modulo standard allegato al Regolamento e la compilazione è prevista in una delle lingue ammesse che sono indicate dagli Stati membri.
Infine gli atti sono esonerati dalla legalizzazione o altre formalità equivalenti.
Ogni Stato membro dispone di un’Autorità centrale incaricata per fornire informazioni agli Organi, risolvere eventuali difficoltà e, in casi eccezionali, trasmettere le domande di notificazione o comunicazione dell’Organo mittente all’Organo ricevente competente.
Gli atti possono essere notificati o comunicati anche direttamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, a condizione che questo tipo di notificazione o di comunicazione sia ammessa dallo Stato membro in questione.
In circostanze eccezionali, gli atti possono essere trasmessi agli Organi di un altro Stato membro per via consolare o diplomatica.
Per quel che concerne le notificazioni a soggetti non italiani residenti in Paese extra UE, la regola vuole che la notifica si esegua attenendosi alle indicazioni contenute nelle Convenzioni internazionali o secondo la “via consolare”.
Pertanto, prima di procedere alla notifica, è necessario controllare se il Paese destinatario ha aderito o meno a convenzioni internazionali o bilaterali (questa verifica è possibile tramite la consultazione della tabella guida alla notificazione all’estero del Ministero degli Affari Esteri che riporta tutte le convenzioni – al seguente link).
In caso non siano state stipulate e sottoscritte convenzioni, si fa ricorso alle “vie consolari”.

Il Codice di Procedura Civile prevede agli artt. 142 e 143,  le ipotesi di notifica a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e di notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

L’art. 142 CPC prevede l’ipotesi di notifica a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica specificando che, nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore (procuratore costituito ex art. 77 CPC), l’atto è notificato mediante affissione di copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato. Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
L’art. 143 CPC prevede l’ipotesi di notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti specificando che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è procuratore (procuratore costituito ex art. 77 CPC), l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se poi non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti dagli articoli sopra menzionati la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Secondo un recentissimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la notificazione degli atti agli italiani residenti all’estero è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE, non essendo necessario seguire la procedura più articolata prevista dall’art. 142 c.p.c. in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente.


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