Indagini difensive

CONTESTO OPERATIVO

Nel processo penale moderno l’avvocato difensore è chiamato a misurarsi con gli istituti introdotti da oltre venti anni nel codice di rito dalla legge 397/2000, disciplinati nel dettaglio dagli articoli 391-bis e seguenti, nell’ambito del Titolo VI-bis denominato “INVESTIGAZIONI DIFENSIVE”.

La raccolta di informazioni da parte di potenziali testimoni; gli accessi, le ispezioni e i sopralluoghi; le telefonate effettuate in emergenza al NUE-112; la documentazione sanitaria; il registro elettronico scolastico; i tabulati telefonici o telematici; gli atti di altro procedimento penale o civile ecc. ecc. Per il difensore vi sono innumerevoli possibilità per reperire elementi di prova, così come sono innumerevoli gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, ai quali l’avvocato penalista può attingere in piena autonomia, senza bisogno di autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

L’open source intelligence (OSINT) è uno strumento utilissimo che consente al difensore la ricerca e l’analisi delle informazioni provenienti da fonti liberamente accessibili nella rete internet.

Il contesto nel quale può operare l’avvocato penalista è talmente ampio, che una buona parte dell’impegno profuso deve essere dedicata necessariamente alla selezione delle investigazioni da svolgere nell’interesse dell’assistito.

COME E QUANDO?

Attività investigativa del difensore(art. 327-bis c.p.p.)
Fin dal momento dell’incarico professionale
, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

Attività investigativa preventiva(art. 391-nonies c.p.p.)
L’attività investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore.

Dovere di valutazione (art. 3 Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive Camere Penali)
Il difensore, fin dal momento dell’incarico e successivamente fino alla sua conclusione, ha il dovere di valutare, in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa, la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni, sia ai fini delle determinazioni inerenti alla difesa stessa, sia per l’ipotesi di un impiego dei risultati nel procedimento, secondo le forme, i tempi e i modi previsti dalla legge.

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