I diritti dei passeggeri aerei
Sempre di più si utilizza l’aereo per piccoli e grandi spostamenti
Utilizzare questo mezzo di trasporto è divenuto, oramai, molto semplice in quanto i biglietti si acquistano direttamente on line, ed estremamente conveniente grazie al fatto che i prezzi dei biglietti messi in vendita dalle diverse compagnie aeree sono sempre più concorrenziali e, infine, anche comodo potendosi fare tutto da casa, dall’acquisto al check in.
Ma cosa accade se il volo acquistato subisce dei disservizi, ad esempio se viene cancellato, subisce in ritardo o viene negato l’imbarco sul volo prenotato?
E’ importante sapere che in tutti questi casi, a secondo del disservizio subito, sono garantiti ai passeggeri una serie di diritti.
La normativa di riferimento è il Regolamento (CE) N. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri ed assicura i diritti minimi dei passeggeri nei casi di:
- negato imbarco a passeggeri non consenzienti;
- cancellazione del volo;
- ritardo del volo.
Iniziamo quindi a esaminare le differenti ipotesi previste dal Regolamento.
Il negato imbarco consiste nel rifiuto di trasportare su un volo i passeggeri con una prenotazione confermata su quel volo e malgrado gli stessi si siano presentati all’imbarco nei tempi previsti, salvo che vi siano ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco (per esempio: motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati)
La cancellazione del volo consiste nella mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stata effettuata la prenotazione di almeno un posto.
Il ritardo prolungato del volo si verifica quando la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.
Per sapere a quali passeggeri si applica la normativa contenuta nel Regolamento si deve fare riferimento all’art. 3 che ne definisce l’ambito di applicazione e stabilisce che si applica:
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (sia se il volo è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE);
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario, tranne il caso che i suddetti passeggeri abbiano ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo.
In tutti questi casi i passeggeri debbono:
- disporre di una prenotazione confermata sul volo in questione e presentarsi all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato
- qualora non sia indicata l’ora al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata;
- essere stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
E’ bene ricordare che il viaggio di andata e quello di ritorno sono sempre considerati due voli distinti, anche se sono stati prenotati insieme
Il Regolamento si applica a tutti i voli: di linea, charter e low cost.
Inoltre si applica anche ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
Il Regolamento non si applica, invece, ai passeggeri che viaggiano gratuitamente a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.
Inoltre non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» viene cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.
Va poi precisato che il Regolamento lascia comunque impregiudicati i diritti del passeggero di richiedere un risarcimento supplementare, così come restano salvi anche i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE che riguarda i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso », applicabile quindi ai singoli casi ove ne ricorrano i presupposti.
Infine va detto che l’importanza attribuita all’effettiva tutela dei diritti dei passeggeri riconosciuti nel Regolamento, si ricava anche dall’obbligo, espressamente previsto nello stesso, di informare i passeggeri in merito ai loro diritti mediante affissione da parte del vettore aereo di un cartello nella zona di registrazione e, al verificarsi dei disservizi, tramite presentazione ad ogni passeggero interessato di un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza previste dal Regolamento.