Formalità dell’atto di querela

Tribunale di Roma – Giudice Dr.ssa Imperato, sentenza n. 17430/2023

di Debora Zagami

Il caso in esame, all’apparenza di semplice e rapida soluzione, si caratterizza per la quantità davvero elevata di “disattenzioni” da parte dei vari protagonisti del procedimento.

Si tratta di una banalissima querela per il reato di diffamazione a mezzo Facebook, la cui competenza territoriale – proprio per la impossibilità di stabilire il luogo di consumazione del reato  – va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio del soggetto querelato, fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia stato invece individuato il luogo in cui il contenuto diffamatorio è stato immesso in rete come dato informatico; nel tal caso la competenza territoriale va determinata in relazione al luogo in cui si è verificata quella parte dell’azione.

Quale difensore della persona querelata mi sono subito accorta che la querela era stata presentata in forma scritta dall’Avvocato difensore, ma senza l’autenticazione della firma della persona querelante. La singolarità del caso, sta nel fatto che la persona querelante si era recata insieme all’Avvocato difensore presso la Stazione dei Carabinieri, ma il militare che ha curato la presentazione della querela da parte dell’Avvocato difensore, non ha identificato né l’Avvocato, né la persona offesa (che, anzi, si dice essere sprovvista dei documenti di identità).

A fronte di tale situazione, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Treviso, ha trasmesso il fascicolo per competenza territoriale a Roma e il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma ha esercitato l’azione penale, quando entrambi avrebbero potuto richiedere l’archiviazione del procedimento per difetto di querela.

Il reato di diffamazione contestato all’imputato è procedibile esclusivamente a querela di parte … nell’incarto procedimentale manca un atto propulsivo valido, posto che la querela, depositata da un incaricato, priva dell’autenticazione della sottoscrizione, non soddisfa i requisiti di legge, né vale a sanare tale irregolarità la successiva ratifica della querela effettuata innanzi ai CC di Castelfranco Veneto il 06.08.2020 in quanto anche in tale occasione non era possibile identificare compiutamente la persona offesa …

appare evidente che l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto della relativa condizione di procedibilità, di talché s’impone la relativa declaratoria giudiziale …

(Tribunale di Roma, Giudice Dr.ssa Imperato, sentenza n. 17430/2023)

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