Doping

CONTESTO OPERATIVO

L’utilizzo di sostanze dopanti può riguardare ogni attività sportiva, praticata a livello professionistico o amatoriale, con ricadute in termini di lesione del c.d. FAIR PLAY (lealtà e correttezza che deve contraddistinguere ogni competizione) oltre che di messa in pericolo dell’incolumità fisica dell’atleta, con danni alla salute che possono manifestarsi anche a distanza di molti anni dall’epoca in cui si è fatto utilizzo delle sostanze vietate.

Il Codice Mondiale Antidoping è il documento fondamentale e universale del Programma Mondiale Antidoping ed è stato predisposto dalla WADA (World Anti-Doping Agency) fondazione di diritto svizzero costituita nel 1999 a Losanna, con lo scopo di promuovere e coordinare la lotta al doping a livello internazionale.
La versione attualmente in vigore del Codice WADA risale all’anno 2021 ed è consultabile sul sito di NADO Italia (National Anti-Doping Organization), l’Organizzazione nazionale che è parte firmataria del Codice WADA e rappresenta un’articolazione funzionale della WADA, con responsabilità esclusiva in materia di adozione delle norme sportive antidoping.

Le Norme Sportive Antidoping, uniche norme dell’ordinamento sportivo italiano che disciplinano la materia dell’antidoping, sono state approvate dalla WADA in lingua inglese e sono disponibili anche in italiano sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it)
Tra gli organismi nei quali è articolata NADO Italia vi sono la Procura Nazionale Antidoping (PNA) e il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA).
La Procura Nazionale Antidoping svolge le attività ad essa assegnate dalle norme sportive antidoping (NSA) e gestisce i risultati ai sensi delle NSA e del Codice WADA, nonché il compimento di tutti gli atti necessari per l’accertamento delle responsabilità dei soggetti che abbiano posto in essere un qualunque comportamento in violazione della normativa antidoping.

La risoluzione delle controversie inerenti ai ricorsi avverso le decisioni adottate in primo grado dal Tribunale Nazionale Antidoping di NADO è affidata alla Corte Nazionale d’Appello antidoping, organismo indipendente dall’Organizzazione antidoping responsabile della gestione del risultato.

Tra le novità apportate dal Codice WADA 2021 si segnala l’introduzione della categoria di “Atleta ricreazionale”, definito da NADO Italia come qualsiasi persona che faccia parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi persona che partecipi a competizioni locali o gareggi in competizioni di livello inferiore nell’ambito degli sport di squadra.
Anche in ambito penale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che per la configurabilità del reato di cui all’art. 586-bis c.p. non è richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.

RILEVANZA PENALE

Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586-bis c.p.)

E’ sanzionata penalmente la condotta di chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.

E’ altresì sanzionata la condotta di chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La norma, infine, conferisce rilevanza penale al commercio dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricomprese nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente.

Con riguardo al commercio di sostanze anabolizzanti, si evidenzia che la Corte costituzionale con la sentenza 105/2022 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’ultimo comma 586-bis c.p., limitatamente alle parole “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti“, sicché il reato di commercio di farmaci e sostanze farmacologicamente attive sussiste a prescindere dalla intenzionalità di chi commercia.

Ciò, come ha stabilito la Corte di Cassazione, conferma la possibilità di configurare la ricettazione per l’esistenza del reato presupposto nel caso in cui vi sia l’acquisto di sostanze farmacologicamente attive nella consapevolezza della loro provenienza illecita.

Il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogni qual volta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s’incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, in sé, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o spirituale: conseguentemente risponde del delitto di ricettazione l’agente che acquisiti o riceva farmaci e anabolizzanti, in quanto ha incrementato il proprio patrimonio di beni che non avrebbe potuto acquistare nel mercato legale o lo avrebbe potuto solo a condizioni diverse.

Solo per effetto del suddetto acquisto (illegale) ha potuto soddisfare quel bisogno “edonistico” di incrementare la massa muscolare, bisogno che, ove fosse ricorso al “circuito” legale, di certo non avrebbero potuto conseguire o, comunque, avrebbe realizzato in misura diversa, in quanto, quelle sostanze, vanno prescritte su prescrizione medica e per necessità terapeutiche che solo un medico può valutare.

STRATEGIA DIFENSIVA

Nel processo per doping, in considerazione dei brevissimi termini tecnici di deposito degli atti previsti e disciplinati dalle Norme Sportive Antidoping, è fondamentale la tempestività.

Altrettanto dicasi in merito ad un eventuale procedimento penale in materia di doping o commercio di sostanze dopanti, nell’ambito del quale può rivelarsi determinante per la tutela dei propri interessi l’ausilio di un proprio Consulente Biochimico, esperto in analisi di laboratorio.

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