Colpa Medica

CONTESTO OPERATIVO

Nei delitti colposi, a differenza di quelli contraddistinti dal dolo, la volontà del soggetto agente non è diretta a danneggiare il bene tutelato dalla norma penale, e la lesione del bene si realizza per colpa, ovverosia per avere il soggetto agito con negligenza, imprudenza o imperizia.

Esempio da manuale: l’equipe chirurgica al termine dell’operazione non procede al corretto conteggio delle garze utilizzate e ne lascia una all’interno dell’organo del paziente.

La norma di riferimento è il comma 2 dell’art. 40 del codice penale, ai sensi del quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Nel corso degli anni il dibattito penalistico si è incentrato prevalentemente sulle tecniche di accertamento del rapporto di causalità (nesso causa-effetto), e la responsabilità penale degli operatori sanitari è stata direttamente collegata alla inosservanza delle linee guida e dei protocolli adottati nelle specifiche materie.

La Suprema Corte di Cassazione ha dato una chiara ed esaustiva definizione delle linee guida in ambito sanitario: “costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche, con finalità di oggettivare e uniformare le valutazioni e le determinazioni, per sottrarle all’incontrollato soggettivismo del terapeuta”.

L’art. 590-sexies del codice penale disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, prevedendo che quando l’omicidio colposo o le lesioni colpose sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene previste per i reati omicidio colposo o lesioni colpose, salvo che l’evento (morte o lesione) si sia verificato a causa di imperizia, nel qual caso la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, così come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

La formulazione non è di chiara comprensione e, come immaginabile, vi sono state non poche difficoltà in ambito applicativo, risolte dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia a Sezioni Unite del 2018, che – in buona sostanza – ha negato la possibilità di invocare la causa di esclusione della punibilità nelle ipotesi di colpa connotata da negligenza o imprudenza, ed ha consolidato il principio della gradazione nei casi di imperizia. L’operatore sanitario sarà penalmente responsabile nei casi in cui manchino o siano state erroneamente individuate le linee guida o le buone pratiche ed egli abbia agito con imperizia grave o anche soltanto lieve.

Nel caso in cui l’errore che si verifica nella fase esecutiva dell’intervento sanitario sia preceduto dalla scelta corretta delle linee guida, il professionista sarà penalmente responsabile solo per imperizia grave, in considerazione del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

STRATEGIA DIFENSIVA

Svolgere una difesa attiva nelle prime fasi di un procedimento penale può rivelarsi determinante per la tutela dei propri interessi, soprattutto nei casi concernenti la responsabilità per colpa medica, contraddistinti dalla necessità di procedere a consulenza medico-legale con analisi e soluzione di questioni tecniche di non agevole approccio.

La tempestività dell’intervento difensivo dovrà essere ancora maggiore nei casi in cui si proceda ad esame autoptico del cadavere o se ne voglia chiedere l’esecuzione prima del seppellimento o della cremazione della salma, trattandosi di attività irripetibili alle quali partecipare con l’ausilio di un proprio consulente.

Cristallizzare la situazione in vista del giudizio che verrà celebrato in epoca molto successiva è uno dei compiti principali dell’avvocato penalista.

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