Assegno di mantenimento per i figli

Cosa accade al compimento della maggiore età?

di Alessandro Piermarini

In base all’art. 315 bis del codice cvile “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Ne deriva, quindi, un dovere per entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio.
Cosa accade al compimento della maggiore età del figlio? Questo dovere cessa o i genitori devono comunque continuare a contribuire al mantenimento del figlio una volta che questi raggiunga, a 18 anni, la maggiore età?
Per la Suprema Corte di Cassazione il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa con la maggiore età, ma permane fin quando questi non conseguono un reddito che li renda autosufficienti.

I genitori dovranno quindi mantenere i figli che abbiano deciso di intraprendere un percorso di studi, successivo al diploma e, quindi, anche se i figli hanno compiuto la maggiore età

E’ infatti il percorso di studi prescelto che consentirà al figlio di guadagnare e rendersi autosufficiente.
Una volta terminati gli studi cosa accade?
La domanda è di forte attualità, anche in considerazione della crisi economica che imperversa di questi tempi e delle oggettive difficoltà a trovare un impiego.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno esaminato la questione rappresentando quanto segue:

  • il figlio, una volta compiuto il percorso di studi, deve impegnarsi per trovare un lavoro e per rendersi autonomo;
  • esiste un limite oltre il quale non vige l’obbligo dei genitori di mantenere i figli: dopo il compimento da parte del figlio dei 30/35 anni può ritenersi cessato l’obbligo di mantenere i figli, anche per coloro che dovessero avere scelto un percorso di studi più lungo e complesso.

Ove permanga lo stato di non autosufficienza per mancanza di impiego, deve valutarsi se lo stato di disoccupazione dipende dalle cricità del mercato del lavoro oppure dalla inerzia o colpa del figlio

E’, infatti, dovere del figlio fare quanto in suo potere per trovare una occupazione, sia attivandosi che acquisendo le competenze necessarie richieste dal mercato del lavoro.

Più avanza l’età del figlio, più aumenta il grado di presunzione che la mancanza di un lavoro sia determinata da sua colpa

La ricerca del lavoro va svolta dal figlio senza velleità non compatibili con il mercato del lavoro e, tale indicazione, vale a prescindere dalle situazioni economiche, agiate o più modeste, della famiglia di origine.
Per la Suprema Corte il concetto di capacità lavorativa intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato si acquista con la maggiore età, la quale  presuppone l’autonomia “ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto)”.
Se è vero che i tempi si allungano con gli studi universitari, vige comunque un divieto di “abuso del diritto”.
La cessazione dell’obbligo al mantenimento dei figli maggiorenni deve, pertanto, essere fondata su un accertamento che di fatto riguarda l’età, il conseguimento di competenze professionali e tecniche, l’impegno per la ricerca di una occupazione lavorativa e la condotta personale tenuta dal maggiorenne.

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