La difesa congiunta nel processo penale

Quando e perchè nominare due avvocati difensori

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di Debora Zagami

Le scelte che è chiamata a compiere la persona coinvolta in un procedimento penale sono molto diverse in ragione del ruolo soggettivo rivestito dal singolo nella vicenda giudiziaria.

La vittima di un qualunque reato può consultarsi con svariati avvocati, ma il mandato difensivo in relazione allo specifico procedimento può essere conferito ad un unico professionista, a differenza dell’indagato/imputato, che invece ha la facoltà di nominare fino a due difensori.

La possibilità di avvalersi di una difesa congiunta in giudizio, tuttavia, deve essere gestita con un’attenzione particolare, poiché non sempre, quando si mettono in gioco prestazioni professionali strettamente personali, l’esito positivo è garantito secondo i tradizionali canoni aritmetici.

Detto in altri termini e parafrasando il Principe Antonio de Curtiis in arte Totò, in questo caso, non è la somma che fa il totale!

Scegliere di avvalersi di due avvocati difensori nel processo penale deve misurarsi con le peculiarità tipiche dell’avvocato penalista: intuito, tempestività, visione di insieme e prospettiva.

Ecco che, contrariamente a quanto si potrebbe banalmente ipotizzare, nominare due avvocati soltanto perché si è portati a pensare che ciascun professionista possegga le diverse caratteristiche utili alla buona riuscita della causa, potrebbe rivelarsi una pessima scelta.

Il Codice Deontologico Forense prevede espressamente che l’avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.

La pratica della difesa penale è un’arte e le scelte da compiere in giudizio non sempre sono condivisibili tra due avvocati individuati dall’assisito che non hanno mai collaborato insieme prima di quel momento.

Le scelte nel processo penale sono frutto del momento e il difensore incarna nel proprio modo di essere e di porsi la scelta da compiere, decidendo in base alle innumerevoli variabili di natura tecnica e relazionale se parlare o tacere, se enfatizzare o mininimizzare, se insistere o soprassedere e così via.

L’ansia da risultato che, comprensibilmente, attanaglia il soggetto invischiato in un procedimento penale, può tradursi in una pericolosa trappola cognitiva alla quale deve porre rimedio il professionista, spiegando i modi e i termini di una difesa realmente adeguata al raggiungimento dello scopo che – ricordiamo – non è il risultato, ma la prestazione, ovvero l’impegno profuso nella soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Diversamente, è compito del difensore sollecitare la difesa congiunta con altro professionista in tutti quei casi in cui si rende necessario l’ausilio del secondo avvocato (per ragioni logistiche o per integrare eventuali competenze specifiche in particolari aree del diritto).

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