di Debora Zagami
Non è affatto semplice per il cittadino, soprattutto se incensurato, districarsi nella complessità che caratterizza il procedimento penale e le sue diverse fasi e gradi di giudizio.
Ciò nonostante sempre più spesso vengono richieste dichiarazioni o autocertificazioni da compilare con moduli prestampati di difficile comprensione: si pensi alle domande da presentare in occasione di concorsi pubblici, o per potersi iscrivere a Ruoli o Albi professionali o, più semplicemente, per sostenere un colloquio di lavoro.
E’ importante quindi avere ben chiara la differenza in considerazione dei diversi esiti del procedimento penale eventualemtne subìto, poiché il rischio di fare confusione e dichiarare qualcosa che non corrisponde alla realtà è sempre in agguato.
Sul certificato penale del casellario giudiziale vengo iscritte tutte le sentenze di condanna definitive
Questo significa che qualsiasi sentenza di condanna nel momento in cui diviene definitiva (cioè irrevocabile per avere esaurito tutti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento) è iscritta nel Casellario e l’Autorità Giudiziaria potrà sempre averne contezza, ad esempio in occasione di un nuovo procedimento penale.
Tra le varie iscrizioni obbligatorie nel Casellario ricordiamo anche quella relativa alla sentenza di assoluzione o proscioglimento per tenuità del fatto. Ciò in quanto, trattandosi di un beneficio concedibile soltanto per fatti lievi ed episodici, l’Autorità Giudiziaria deve essere posta nelle condizioni di verificare in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti di legge.
Anche la sentenza di condanna con pena sospesa e non menzione è iscritta nel Casellario
Il beneficio della non menzione, che viene generalmente concesso con quello della sospensione condizionale della pena, comporta che la condanna non sia iscritta soltanto nel certificato del Casellario richiesto dai privati.
Dunque se la persona condannata chiederà il certificato del Casellario su questo non vi saranno iscrizioni e ci sarà scritto “NULLA”. Purtuttavia l’iscrizione c’è e se il certificato viene richiesto dall’Autorità Giudiziaria la sentenza comparirà.
Il privato sovente dimentica di avere riportato condanne proprio in ragione del doppio beneficio della pena sospesa e della non menzione.
In tal caso sarà sufficiente richiedere una visura ai sensi dell’art. 33 del DPR 313/2002 (Testo Unico sul Casellario). La visura è anonima e non ha valore di certificato, ma è molto utile per fornire gli estremi delle sentenze di condanna (e anche di assoluzione per lieve entità del fatto) relative alla persona che la richiede.
Nel certificato dei carichi pendenti compaiono gli estremi dei procedimenti penali per i quali è stata esercitata l’azione penale
La differenza tra l’iscrizione del procedimento nel Registro delle notizie di reato e l’iscrizione nel Certificato dei Carichi Pendenti, sta tutta nell’esercizio dell’azione penale da parte dell’Organo Inquirente.
Sino a quando il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, la persona assume la qualifica di indagato e potrà avere conoscenza dell’esistenza del procedimento tramite una richiesta forumalta ai sensi dell’art. 335 c.p.p. Nel momento in cui l’Organo Inquirente si determina a richiedere il giudizio, la persona assume la qualifica di imputato e gli estremi del procedimento verranno iscritti sul Certifcato dei Carichi Pendenti.